WHISTLEBLOWING

Calzaturificio Casadei S.p.a. nell’ambito delle proprie attività, promuove l’impegno ad operare secondo principi etici e di governance conformi ai più elevati standard. Pertanto, la Società richiede, in via imprescindibile, l’integrità etico-professionale, la correttezza dei comportamenti e il pieno rispetto di leggi e regolamenti, nonché dei principi di onestà, affidabilità, imparzialità, lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede nello svolgimento di tutte le attività.

Con D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” sono stati disciplinati le modalità di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti.

In tale contesto, il Calzaturificio Casadei S.p.a. ha adottato un sistema di whistleblowing finalizzato a:

prevenire, individuare e combattere condotte illecite;

tutelare la società e l’azionariato da danni economici e reputazionali;

diffondere una cultura basata sui principi etici e di governance (ad es. etica, legalità, onestà, trasparenza);

Sono destinatari della presente policy:

• Dipendenti del Calzaturificio Casadei S.p.a. e candidati all’assunzione;

• Collaboratori esterni;

• Società partner;

• Fornitori;

• qualsiasi soggetto in contatto con il Calzaturificio Casadei S.p.a. nell’ambito della propria attività professionale;

• persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso la società.

Per “whistleblowing” (di seguito anche “segnalazione”) si intende qualsiasi segnalazione riguardante potenziali violazioni, comportamenti o condotte illecite o anomale, anche omissive, non conformi alle disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della SOCIETA’, Calzaturificio Casadei S.p.a., nonché al sistema di regole e procedure vigenti.

Il Calzaturificio Casadei S.p.a. ha messo a disposizione la presente piattaforma digitale esterna gestita da una terza parte autorizzata ai sensi del GDPR. La piattaforma garantisce l’efficacia e la riservatezza di tutto il processo di segnalazione. La piattaforma è accessibile tramite il link:

https://casadei.onwhistleblowing.com

La piattaforma assicura la tutela del Segnalante, del Segnalato e delle eventuali ulteriori persone coinvolte (ad es. “facilitatori”, familiari, colleghi, ecc.) nella segnalazione secondo quanto previsto dalla normativa, anche comunitaria, applicabile.

Una volta effettuata la registrazione compilando il format con tutti le informazioni la piattaforma rilascia un codice numerico – entro 7 giorni - che permetterà di verificare l’evoluzione della gestione della segnalazione. Novanta giorni è il termine massimo per dare riscontro alla segnalazione.

Destinatario delle segnalazioni è la funzione Whistleblowing che fa riferimento alla funzione gestione risorse umane.

Le segnalazioni anonime

Le segnalazioni che non contengano l’indicazione dell’identità del whistleblower sono considerate anonime.

Non vengono processate le segnalazioni anonime che saranno comunque registrate, solo nel caso in cui siano adeguatamente circostanziate.

Le misure di protezione previste a tutela del segnalante sono riconosciute anche nell’ipotesi in cui un segnalante (whistleblower) inizialmente anonimo, che abbia denunciato di aver subito ritorsioni a causa della propria segnalazione, comunichi successivamente la sua identità.

Anche la segnalazione anonima, e la relativa documentazione, sarà registrata e conservata per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di ricezione al fine di essere recuperata nel caso in cui il whistleblower comunichi all’ANAC di aver subito misure ritorsive a causa della stessa.

In caso di segnalazioni infondate, fatte in malafede o con grave negligenza, il Calzaturificio Casadei S.p.a. si riserva di agire a difesa dei propri interessi e a tutela dei soggetti lesi.

Chi è il segnalante (whistleblower)

E’ la persona che segnala violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità del Calzaturificio Casadei S.p.a. di cui è venuta a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo in dettaglio:

Lavoratori subordinati del Calzaturificio Casadei S.p.a., ivi compresi i lavoratori che effettuano prestazioni occasionali;

Lavoratori autonomi, ivi compresi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'art. 2222 c.c. (contratto d’opera) (inclusi Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso il Calzaturificio Casadei S.p.a.);

Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’articolo 409 cpc, che svolgono la propria attività lavorativa presso il Calzaturificio Casadei S.p.a., per tali ultimi intendendosi:

quelli di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;

rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale;

altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;

Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso il Calzaturificio Casadei S.p.a.;

Lavoratori e collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore del Calzaturificio Casadei S.p.a.;

Azionisti della SOCIETA’ Calzaturificio Casadei S.p.a.;

Membri dell’organo di amministrazione e/o direzione o rappresentanza del Calzaturificio Casadei S.p.a., compresi i membri senza incarichi esecutivi (es. consiglieri privi o muniti di deleghe), anche quando tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Cosa si può segnalare

Oggetto delle segnalazioni sono le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing sono quelle di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo e che ledono l’interesse pubblico o l’integrità del Calzaturificio Casadei S.p.a. e consistono in illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori:

appalti pubblici;

servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

sicurezza e conformità dei prodotti;

sicurezza dei trasporti;

tutela dell’ambiente;

igiene e sicurezza sul lavoro

radioprotezione e sicurezza nucleare;

sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;

salute pubblica;

protezione dei consumatori;

tutela della vita privata e protezione dei dati personali (da intendersi come violazione della normativa in materia di privacy) e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (Codice Privacy, al GDPR e al D.Lgs. 101/2018);

atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea;

atti o omissioni riguardanti il mercato interno comprese le violazioni delle norme dell’Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse a atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

Cosa NON si può segnalare

Ai sensi del D.Lgs. n. 24 del 2023, non possono essere oggetto di Segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro.

Sono quindi, escluse, ad esempio, le Segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell’interesse pubblico o dell’integrità̀ dell’ente privato (Linee Guida ANAC pag. 29).